Statuto

ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ITALIA

Premessa

E’ costituita ed è operativa L’Associazione Internazionale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (ARMT), con sede a Le Locle in Svizzera, avente per obiettivi la promozione e la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica ed il fine di contribuire alla formazione degli insegnanti ed alla ricerca in didattica della matematica tramite i dati raccolti nel campo della risoluzione di problemi e la loro analisi.

ART. 1 – DENOMINAZIONE e DURATA

  1. È costituita una Associazione la cui denominazione è “ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ITALIA”, in breve “ARMT ITALIA”.
  2. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nello stesso, l’Associazione utilizzerà l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione utilizzata dell’Associazione sarà “ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ITALIA – ENTE del TERZO SETTORE” o, in breve “ARMT ITALIA – ETS”.
  3. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati, come previsto dall’art. 23 del presente statuto.

ART. 2 – SEDE

  1. L’Associazione ha carattere nazionale ed ha la propria sede legale in Siena, alla via Roma n. 56 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena.
  2. La modifica della sede legale all’interno dei confini comunali non comporta modifica statutaria e può essere, in tal caso, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e resa nota agli associati in tempi congrui.
  3. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato alle amministrazioni competenti.

ART. 3 – FINALITA’

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo, sia direttamente sia attraverso i propri associati, attività volte a migliorare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica.
  2. Gli obiettivi dell’Associazione traggono ispirazione dall’Associazione ARMT Internazionale, che ha sede a Le Locle in Svizzera, e che ha finora condotto le attività e la formazione degli stessi soci costitutori della presente Associazione, promuovendo nelle scuole la gara Rally Matematico Transalpino, coinvolgendo i docenti nell’analisi delle prove e lavorando stabilmente per la ricerca in didattica della matematica, a partire dagli esiti delle prove.
  3. Essa opererà in collaborazione con l’ARMT internazionale, perseguendone le stesse finalità e rispettandone le indicazioni in relazione alla gara Rally Matematico Transalpino.
  4. L’ARMT internazionale è garante della validità scientifica delle sue iniziative.
  5. L’Associazione recepisce e fa espressamente propria l’attività formativa precedentemente svolta negli ARMT territoriali ed il know how sino ad oggi acquisito.
  6. L’Associazione, in particolare, si propone di intervenire con iniziative culturali sul territorio nazionale, di tipo educativo e didattico, e formativo, anche nei confronti dei docenti di matematica nella scuola italiana.
  7. In base alle recenti statistiche sull’insegnamento-apprendimento della matematica nella scuola italiana, infatti, si continua a registrare disomogeneità dei livelli e della qualità dell’apprendimento. Si rendono utili iniziative, quali la “Gara del Rally Matematico Transalpino”, e  tutte le attività didattiche e di ricerca in didattica ad esse connesse, che possano contribuire alla diffusione di un linguaggio e di strumenti comuni nell’insegnare matematica, indipendentemente dalla situazione geografica, sociale, di vantaggio o svantaggio in cui operino le scuole.

ART. 4 – ATTIVITA’ di INTERESSE GENERALE

  1. L’Associazione intende operare attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettere d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, m) servizi strumentali resi ad altri enti del Terzo settore.
  2. Al fine di perseguire le finalità negli ambiti sopra indicati, l’Associazione intende porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
    1. a) promuovere la formazione educativa e culturale degli studenti attraverso le attività didattiche proposte dall’Associazione ed al contempo insieme ai suoi presupposti pedagogici, che si pongono l’obiettivo di educare al lavoro cooperativo, al rispetto delle regole, all’interesse per la risoluzione di problemi in vari ambiti;
      b) contribuire, attraverso proposte di formazione iniziale e in servizio convegni e seminari a carattere didattico, locali e nazionali, al miglioramento dell’educazione matematica nella scuola;
      c) diffondere l’attività legata alla risoluzione di problemi di matematica che partono da competenze di base, anche in contesti di svantaggio sociale negli Istituti in cui gli studenti evidenzino maggiori difficoltà;
      d) promuovere la diffusione di buone pratiche nell’insegnamento della matematica nelle scuole attraverso la risoluzione di problemi della gara “Rally matematico transalpino”, per abituare agli allievi al piacere di fare matematica e lavorare significativamente in gruppo, secondo le finalità pedagogiche di ARMT Internazionale;
      e) diffondere ed approfondire la cultura matematica attraverso iniziative mirate nelle scuole e nei contesti culturali ed educativi in generale, al fine di migliorarne anche l’insegnamento;
      f) organizzare manifestazioni, conferenze, convegni ed eventi a carattere culturale ed educativo in generale;
      g) promuovere iniziative di volontariato attraverso la realizzazione di giochi e gare anche in luoghi extrascolastici con finalità educative e di prevenzione del disagio;
      h) tenere vivo e coeso lo spirito degli enti della rete ARMT;
      i) orientare gli enti associati rispetto allo spirito, alle finalità ed alle attività proprie dell’ARMT;
      j) favorire il collegamento ed il lavoro tra le sedi e gestire i rapporti con gli enti associati coordinandone, a livello conoscitivo, eventi e manifestazioni;
      k) promuovere e gestire, attraverso una cabina di regia, i progetti nazionali ed internazionali, che coinvolgano gli associati, nel rispetto delle complesse e recenti norme in materia e della mission sociale;
      l) valutare le richieste di adesione (verifiche preliminari da parte del coordinamento nazionale a livello di finalità, attività e correttezza statutaria);
      m) gestire eventuali aspetti di conflitto con le sedi che operino in violazione della mission e dei principi, statuendo le modalità di intervento al verificarsi di violazioni codificate in statuto o regolamenti;
      n) detenere il marchio “ARMT” predisponendo una specifica regolamentazione che ne disciplini l’utilizzo ed i suoi limiti, gli obblighi derivanti dall’utilizzo ed i casi di cessazione dell’utilizzo, in conformità con la regolamentazione già esistente  prevista dall’ARMT Internazionale.
      o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea al perseguimento delle stesse.
  3. L’Associazione potrà, altresì, instaurare partnership con altri Enti del Terzo Settore (ETS) e non o con altri soggetti privati o pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.
  4. Per lo svolgimento delle attività l’Associazione potrà gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti, e sottoscrivere ogni tipo di contratto purché finalizzato al raggiungimento dei propri scopi ed in linea con le normative che ne regolano la natura e la qualifica.

Art. 4 – Attività diverse

  1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può, altresì, esercitare ed organizzare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni e secondo i criteri ed i limiti definiti dalle specifiche disposizioni in materia.
  2. A titolo esemplificativo, e fermo restando che viene demandato al Consiglio Direttivo Nazionale il compito di individuare nello specifico le attività diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge che le regolano, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    1. a) organizzare eventi per la divulgazione dei materiali e delle esperienze di carattere didattico;
      b) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di comunicazione finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali di interesse generale.

Art. 5 – Modalità di gestione delle attività e delle risorse

  1. Per la gestione delle proprie attività l’Associazione si avvale anche dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti Federati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  3. I volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – ART. 6 – ASSOCIATI

  1. Possono associarsi all’Associazione tutti gli enti che condividano e perseguano le finalità proprie dell’Associazione, indirizzino le proprie attività ad esse, e che presentino specifica domanda sottoscrivendo la scheda di adesione e attenendosi a quanto dalla stessa previsto.
  2. In particolare, l’Associato, che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione condivide le attività e i progetti dell’Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi che l’Associazione e gli altri enti ad essa associati si prefiggono.
  1. Fatto salvo che per gli enti fondatori richiamati nell’atto di costituzione, la qualifica di “Ente Federato” si ottiene con domanda inviata al Consiglio Direttivo Nazionale che, previa verifica della documentazione e della presenza dei requisiti di cui al successivo comma, delibera in merito.
  2. Alla domanda, l’Associazione richiedente allega:
    • a) Il proprio Statuto attestante l’esistenza dell’Ente e la qualifica eventualmente rivestita;
    • b) La documentazione, come previsto dal Regolamento generale, relativa all’attività svolta o che si intende svolgere;
    • c) La dichiarazione che, all’accoglimento della domanda e successivamente, l’Associazione si impegnerà a versare annualmente la quota di adesione;
    • d) Il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa, comprese le convocazioni assembleari;
    • e) Una dichiarazione attestante i dati anagrafici del legale rappresentante e dell’organo amministrativo;
    • f) La documentazione atta ad attestare il possesso degli ulteriori requisiti, come eventualmente previsto nel Regolamento generale.
  3. L’accettazione della domanda di adesione comporta il riconoscimento della qualifica di Ente Federato purché sia versata la quota sociale annuale, nella misura prevista dall’Assemblea.
  4. In caso di rifiuto dell’adesione il Consiglio deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Nazionale in occasione della sua prima convocazione.
  6. Le modalità e le condizioni regolanti la qualità di Ente Federato ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa sono dettagliatamente disciplinate con il Regolamento generale, comunque mai in contrasto con i principi generali contenuti nello Statuto sociale.
  7. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’unico organo competente a fornire ed autorizzare gli Enti Federati al rilascio di tessere associative. È fatto espresso divieto agli Enti Federati di rilasciare tessere diverse da quelle autorizzate dall’Associazione Nazionale.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA di ENTE FEDERATO

  1. La qualità di Ente Federato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell’Ente.
  2. Il diritto di recesso dall’associazione può sempre essere esercitato dall’Ente Federato mediante comunicazione da parte del legale rappresentante pro tempore al Consiglio Direttivo Nazionale e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest’ultimo, fatto salvo che l’Ente Federato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività e/o sia impegnato in progetti in corso.
  3. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti dell’Ente Federato che:
    • a) dopo richiamo o diffida, abbia comunque tenuto comportamenti idonei a causare un danno economico all’Associazione Nazionale o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
    • b) abbia compromesso con il suo comportamento l’attività o l’immagine dell’Associazione;
    • c) abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni o le delibere degli organi sociali;
    • d) abbia perso i requisiti richiesti e necessari all’adesione all’Associazione Nazionale, anche agendo in maniera difforme dalle indicazioni dell’Associazione internazionale;
    • e) non abbia assolto al pagamento della quota sociale annuale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
  4. Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio, l’Ente Federato, può agire con le modalità previste nel Regolamento generale appellandosi al giudizio dell’Assemblea Nazionale in sede ordinaria, che delibera con le maggioranze di cui al co. 1 dell’art. 15.
  5. In caso di recesso, esclusione o scioglimento l’Ente Federato, non ha diritto di pretendere la restituzione della quota sociale annuale versata.

ART. 8 Qualifica di “ENTE FEDERATO”

  1. La qualifica di “Ente Federato” si acquisisce successivamente alla delibera del Consiglio  Nazionale. L’Ente Federato non deve avere scopo di lucro e deve impegnarsi al rispetto di tutto quanto previsto nel precedente art. 6 del presente statuto provvedendo ad assolvere a quanto nello stesso richiesto.
  2. Alla qualifica di “Ente Federato” consegue l’utilizzo del logo/marchio “ARMT” e l’obbligo di rispettare lo Statuto Nazionale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi nazionali, i collegamenti con ARMT internazionale.
  3. L’Ente Federato, pur nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, mantiene piena autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale ed amministrativa.

ART. 9 – PATRIMONIO ed UTILI

  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è, in ogni caso, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Esso è costituito:
    • a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
    • b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
    • c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
    • d) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
    • e) dall’eventuale fondo di riserva;
    • f) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.10 – FONTI di FINANZIAMENTO

  1. Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
    • a) dalle quote annuali degli Enti Federati;
    • b) da eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
    • c) dal ricavato della gestione di servizi, progetti, bandi e altre attività previste nel presente statuto, in linea con le finalità di interesse generale perseguite;
    • d) dalle attività di raccolta fondi e dalle erogazioni liberali;
    • e) da ulteriori contributi degli Enti Federati che siano deliberati per le necessità associative;
    • f) dalle convenzioni o dai contributi provenienti da Enti Pubblici e privati;
    • g) dalle attività diverse secondo i limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge che ne regolano lo svolgimento;
    • h) da altri strumenti che siano o verranno previsti dalle disposizioni di legge direttamente o indirettamente applicabili.
  2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 3 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dalla normativa vigente.
  3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e devono essere corredati di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
  4. E’ fatto obbligo all’organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  5. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, è trasmesso a tutti gli Enti Federati aventi diritto al voto e pubblicato sul sito dell’Associazione.

Art. 12 – BILANCIO SOCIALE

  1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
  2. Il bilancio sociale è reso disponibile sul sito della Associazione, e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

ART. 13 – ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea Nazionale;
    • il Consiglio Direttivo Nazionale; 
    • il Presidente Nazionale;
    • l’organo di controllo o il Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
  2. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rieleggibili.

RT. 14 – ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali, anche di carattere programmatico. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli Enti Federati iscritti nel libro degli associati.
  2. L’Assemblea Nazionale si riunisce con la presenza dei legali rappresentanti pro tempore, o delle persone da loro designate o delegate ed afferenti le sedi che abbiano ottenuto la qualifica di “Ente Federato”.
  3. L’Assemblea Nazionale, in convocazione ordinaria si riunisce, di norma, due volte all’anno ed è convocata dal Presidente Nazionale. Si riunisce altresì, ogni qual volta lo richiedano almeno un terzo degli Enti Federati aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente o l’organo di controllo o di revisione, se presenti. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro i 20 giorni successivi.
  4. Le convocazioni dell’Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, devono essere inviate, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare riscontro dell’avvenuto invio e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo di svolgimento, in prima e seconda convocazione. In casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 5 giorni.
  5. All’Assemblea Nazionale Ordinaria compete:
    • a) Approvare, entro 5 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell’anno sociale precedente, da depositare entro il 30 giugno al RUNTS;
    • b) Eleggere e revocare con provvedimento motivato i componenti gli organi sociali ove si siano resi responsabili di fatti gravi che ledano l’attività o il buon nome dell’Associazione;
    • c) Nominare, ove previsto per scelta o per legge, l’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deliberandone anche il relativo compenso;
    • d) Deliberare sugli indirizzi generali relativi alla mission associativa;
    • e) Approvare e modificare i regolamenti predisposti dal Coordinamento Nazionale;
    • f) Deliberare, in caso di diniego del Consiglio Nazionale, in merito alla richiesta di adesione all’Associazione Nazionale;
    • g) Deliberare, in seconda istanza, sull’esclusione dell’Ente Federato nei casi previsti dal presente statuto.
    • h) Deliberare su ogni altra questione posta alla sua decisione che non competa all’Assemblea straordinaria.
  6. All’Assemblea Straordinaria compete:
    1. a) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
    2. b) Deliberare sulle modificazioni dell’atto Costitutivo o dello Statuto;
    3. c) Deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione o sul suo scioglimento;
    4. d) Deliberare su specifiche per le quali il Coordinamento Nazionale valuti opportuna una delibera in sede straordinaria.

Art. 15 – SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale Ordinaria sono valide con la presenza di almeno la metà degli Enti Federati, e sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, conformemente alle disposizioni del codice civile.
  2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Nazionale non hanno voto.
  3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono assunte con la presenza della metà più uno degli Enti Federati, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti Federati, con la maggioranza dei voti dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Enti Federati.
  5. Ogni Ente Federato partecipa all’Assemblea per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona dallo stesso Ente Federato appositamente designata o incaricata ed esprime un solo voto.
  6. È possibile conferire delega scritta ad altro Ente Federato, il quale può essere portatore al massimo di due deleghe.  
  7. Le delibere sono riportate nel libro delle Assemblee.
  8. Possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto, gli Enti Federati che abbiano subìto provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
  9. L’Ente Federato che non sia in regola con i pagamenti della quota sociale, ma non sia stato ancora oggetto di provvedimento di sospensione, può comunque partecipare alle votazioni.
  10. Le delibere sono prese a scrutinio palese su ogni argomento, tranne nei casi di legge e quando sia fatta richiesta di votazione a scrutinio segreto da almeno un terzo dei presenti.
  11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua vece, da persona dallo stesso delegata o appositamente nominato dall’Assemblea. Spetta al Presidente l’eventuale nomina di un Segretario, la verifica della regolarità dei quorum richiesti di costituzione e deliberazione e la regolamentazione generale dell’Assemblea.
  12. All’Assemblea hanno diritto di partecipare e di intervenire senza diritto di voto, se nominati, l’organo di controllo e/o di revisione.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea Nazionale, tra tutti coloro che rivestano la qualifica di associati negli Enti Federati. Essi durano in carica un triennio, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.
  2. Il Presidente del Consiglio Nazionale è anche il Presidente dell’Associazione Nazionale.
  3. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando, se disponibile, il primo dei non eletti. In assenza di nominativi il Consiglio provvede a chiedere l’elezione del nuovo consigliere nella prima Assemblea Nazionale utile. Il componente così nominato decade con gli altri componenti.
  4. Il Consiglio decade ove i suoi componenti si riducano a meno della metà di quelli eletti. In tale caso, il Presidente o, in caso di sua inerzia, ciascuno dei Consiglieri provvedono perentoriamente alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.
  5. Il Consiglio Nazionale esercita tutti i poteri inerenti alla gestione dell’Associazione, ai sensi di legge e del presente Statuto. In particolare, ad esso spetta di:
  6. attuare gli indirizzi dell’Assemblea Nazionale al fine del perseguimento dei fini sociali ed in particolare promuovere, mantenere e coordinare i rapporti con tutti gli Enti Federati, promuovendo anche le opportune sinergie tra gli stessi;
  7. approvare o respingere, in prima istanza, le domande di adesione degli aspiranti “Enti Federati”;
  8. mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali e le istituzioni del territorio;
  9. elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici o privati;
  10. approvare i programmi di attività e assegnare gli incarichi di lavoro;
  11. approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  12. predisporre il bilancio consuntivo, da presentare all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;
  13. elaborare i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
  14. svolgere ogni altro compito o attività necessari alla corretta amministrazione della Federazione o ad esso espressamente demandato dall’Assemblea Nazionale;
  15. eleggere il Vice Presidente.
  16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  17. Il Consiglio Nazionale può delegare con propria delibera singoli compiti o funzioni ai Consiglieri.
  18. Nell’eventualità in cui si verifichi un conflitto di interessi per uno o più Consiglieri si applica l’articolo 2475-ter del cod. civ.

ARTICOLO 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

  1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e comunque ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore legale, ove nominati. E’ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  2. Il Consiglio Nazionale è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell’avvenuta ricezione. L’avviso è inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno. I consiglieri, con richiesta scritta possono far inserire all’ordine del giorno, specifici argomenti.
  3. Le riunioni del Consiglio Nazionale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
  4. I componenti del Consiglio Nazionale, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.
  5. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive puòesseredichiarato decaduto dal Consiglio.
  6. Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
  7. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a situazioni personali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
  8. Le delibere approvate hanno effetto immediato e sono comunicate all’Assemblea.
  9. Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
    • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
    • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  10. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto ed approvato un verbale scritto.
  11. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal/la verbalizzante, conservati nel libro delle riunioni del Consiglio Nazionale presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli Enti Federati, previa richiesta motivata al Presidente.

ART. 18 – PRESIDENTE NAZIONALE

  1. Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è responsabile del buon andamento generale degli affari sociali.
  3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
  4. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
    • Sovraintendere ed essere organo di impulso dell’intera gestione dell’Associazione, anche in collaborazione con persone ed organismi da lui/lei appositamente nominati;
    • mantenere costantemente i contatti con ARMT internazionale;
    • mantenere il legame con l’associazione internazionale, per ciò che riguarda la ricerca, la preparazione delle prove per la gara, e l’analisi dei risultati;
    • Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale;
    • Presiedere l’Assemblea degli Enti Federati;
    • Dare attuazione alle delibere dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
    • Mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Federazione;
    • Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali ed alla tutela dell’andamento etico-morale ed economico della Federazione;
    • Curare l’osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
    • Ogni altro compito assegnatogli dal presente statuto e dalle disposizioni di legge.
  5. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  6. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
  7. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica nel Consiglio Nazionale e sottoponendo tale scelta a ratifica nella prima Assemblea Nazionale prevista.

ART. 19 – L’ORGANO di CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE

  1. L’Assemblea Nazionale deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 ed, in assenza di tali ipotesi, può nominarlo.
  2. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 dell’articolo 2397 del cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. L’organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano ed, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  4. Le delibere adottate dall’organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dello stesso organo.
  5. Al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l’Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell’organo di controllo composto ai sensi del precedente comma 3.

ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Nazionale dovrà formare ed approvare il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale entro il mese di maggio. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 euro può essere redatto un rendiconto per cassa.
  3. I bilanci e le scritture contabili sono aperti alla consultazione di tutti gli Enti Federati.
  4. Il Consiglio Nazionale, dopo l’approvazione dell’Assemblea, dispone il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la fine del mese di giugno e la pubblicazione, sul Sito web dell’Associazione.
  5. Inoltre, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui (o altro limite diversamente stabilito dalla legge) la Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti.

ARTICOLO 21 – LIBRI SOCIALI

  1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
    • Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Nazionale;
    • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Nazionale;
    • Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere contenuti anche i verbali redatti per atto pubblico, da tenersi a cura del Consiglio Nazionale;
    • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, tenuto a cura del Consiglio Nazionale;
    • dell’Organo di controllo e/o di revisione, tenuto a cura dello organo cui si riferisce;
    • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 22 – MARCHIO

  1. Il marchio dell’Associazione Nazionale è concesso in utilizzo da ARMT Internazionale all’Associazione Nazionale, è utilizzato esclusivamente per i fini associativi e previsti dallo statuto e l’utilizzo è regolato dall’accordo sottoscritto con il titolare dello stesso.
  2. Le modalità di utilizzo e la sua tutela in Italia sono previste nell’Accordo sottoscritto con il titolare dello stesso.
  3. La perdita della qualifica di Ente Federato, determina l’automatico ed immediato divieto di utilizzo, in qualsiasi forma, del logo.

ARTICOLO 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO, OPERAZIONI STRAORDINARIE E SCIOGLIMENTO

  1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Enti Federati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all’art. 15, comma 3 del presente Statuto.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Enti Federati, con le maggioranze di cui all’articolo 15, comma 4 del presente Statuto.
  3. In caso di scioglimento ed estinzione dell’Associazione per qualunque motivo, l’Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Enti Federati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo.
  4. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, nel caso di cui al precedente comma, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  5. In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell’Unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili.